LEGGE 13 febbraio 1987, n. 22 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R
icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 13 febbraio 1987, n. 22 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, concernente ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria. (GU n.37 del 14-02-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 14-2-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
- Il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, concernente ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: il comma 1 è sostituito dal seguente: "
- Per consentire, nell'interesse dello sviluppo tecnologico nazionale, la partecipazione dei soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché di quelli previsti dall'articolo 14, comma quinto, e di quelli operanti nel settore di cui all'articolo 18, comma quarto, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ad iniziative di cooperazione internazionali e comunitarie nel settore della ricerca applicata con finalità esclusivamente pacifiche, già approvate nelle sedi competenti, internazionali e comunitarie, sono estesi, a favore dei medesimi soggetti, gli interventi previsti dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle attività indicate nel secondo comma, numero 1, dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46"; il comma 3 è soppresso. All'articolo 2: il comma 1 è sostituito dal seguente: "
- La scelta della forma e la misura del finanziamento a sostegno delle partecipazioni di cui all'articolo 1 sono disposte dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle motivazioni dell'approvazione del progetto nella competente sede e del parere, in relazione alla domanda di ammissione, di un'apposita commissione tecnico-consultiva nominata dal Ministro medesimo e composta da un suo rappresentante, da un rappresentante del Ministro degli affari esteri, da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, nonché, di volta in volta, da tre esperti di elevata qualificazione professionale nella materia oggetto del progetto"; il comma 2 è sostituito dal seguente: "
- La commissione di cui al comma 1, acquisito il parere di competenza da parte dell'istituto mobiliare italiano (IMI), trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica una relazione che indica il giudizio globale di rispondenza e gli interventi di sostegno comunque assicurati alla parte italiana del progetto dagli altri strumenti di incentivazione pubblica della ricerca applicata, per la loro effettiva armonizzazione, nella forma e nell'entità, con quelli riservati, dalla CEE o dalle rispettive autorità governative, ai partecipanti degli altri Paesi interessati allo stesso progetto"; dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. In ogni caso i finanziamenti pubblici di sostegno comunque assicurati a favore di ciascun progetto non possono superare nel loro complesso, il livello di armonizzazione previsto dal comma 2"; il comma 3 è sostituito dal seguente: "
- Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica verifica l'andamento della partecipazione italiana all'iniziativa, riferendone annualmente al Parlamento".
- La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 febbraio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GRANELLI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: ROGNONI AVVERTENZA: Il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291 del 16 dicembre
- Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 25 febbraio
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