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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1980, n. 224 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1980, n. 224 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu

alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1980, n. 224 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari. (GU n.157 del 10-06-1980) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 25-6-1980 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 253, 254, 255 e 256, relativi alla scuola di specializzazione in patologia generale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in patologia generale Art.

  1. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale. Il corso degli studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni. La durata del corso di studi non è suscettibile di abbreviazioni. La frequenza alla scuola è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere le singole prove di esame. Art.
  2. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, sarà rilasciato il diploma di specialista in patologia generale. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dalle autorità competenti. Alla scuola stessa vengono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, sarà rilasciato il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico. L'ammissione al corso di specializzazione avviene per titoli ed esami. Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi. Art.
  3. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: I BIENNIO (Propedeutico) 1° Anno: istituzioni di patologia generale; patologia delle infezioni; epidemiologia e patologia ambientale; immunologia; parassitologia e diagnostica parassitologica. 2° Anno: radiobiologia e patologia da radiazioni; oncologia generale; immunopatologia e analisi immunologiche; analisi chimico-cliniche; fisiopatologia generale primo corso (metabolismo e sistema endocrino). II BIENNIO (Conseguimento per il diploma di specialista in patologia generale) 3° Anno: diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica; diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia; fisiopatologia generale secondo corso (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici). 4° Anno: diagnostica oncologica; diagnostica istopatologica; tecniche ematologiche; tecniche istologiche ed ultrastrutturali. II BIENNIO (Conseguimento diploma di specialista in patologia generale) 3° Anno: 11) diagnostica di laboratorio di citologia e citogenetica; 12) diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia; 13) fisiopatologia generale secondo corso (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici). 4° Anno: 14) diagnostica oncologica; 15) diagnostica istopatologica; 16) diagnostica ultrastrutturale; 17) fisiopatologia generale terzo corso (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio). II BIENNIO (Conseguimento diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico) 3° Anno: 11) tecniche di batteriologia; 12) tecniche di virologia; 13) tecniche di citologia e citogenetica. 4° Anno: 14) statistica e biometria; 15) colture in vitro: aspetti biologici ed applicativi; 16) tecniche ematologiche; 17) tecniche istologiche ed ultrastrutturali. Art.
  4. - La direzione della scuola di specializzazione è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, ad un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il direttore può stabilire, per un proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa. Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, è obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1980 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1980 Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 237 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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