cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 22 maggio 1986, n. 227 Integrazioni alla legge 10 novembre 1957, n. 1135, recante formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo. (GU n.127 del 04-06-1986) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-6-1986 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 All'articolo 2 della legge 10 novembre 1957, n. 1135, è aggiunto il seguente comma: "Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il tipo, la qualità e la quantità degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi e uffici, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La durata minima dei singoli oggetti è fissata con lo stesso decreto". Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 2 della legge n. 1135/1957 (Formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo), come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 2. - Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni. All'acquisto del vestiario, dei mobili e dei materiali di casermaggio si provvede in base a capitolati d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi dalla Corte dei conti. Per i contratti stipulati in conformità di tali capitolati non è necessario sentire il parere del Consiglio di Stato. Con decreto del Ministro dette finanze sono determinati il tipo, la qualità e la quantità degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi e uffici, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La durata minima dei singoli oggetti è fissata con lo stesso decreto". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.