icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 8 maggio 2001, n. 229 Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari. (GU n.138 del 16-06-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-7-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107; Vista la decisione della Commissione del 23 febbraio 1999, n. 1999/217/CE, con la quale è stato adottato il repertorio delle sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri; Vista la sentenza n. 443/97 con la quale la Corte costituzionale ha sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono; Ritenuto di consentire l'uso di alcuni aromi di cui al citato repertorio, già consentiti in altri Stati membri e non in Italia, nella preparazione di prodotti di confetteria e gomma da masticare sulla base di richieste avanzate da Associazioni di categoria interessate; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 12 luglio 2000; Visto il parere espresso in data 30 agosto 2000 dall'Istituto superiore di sanità riguardante i requisiti di purezza di alcuni aromi; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 25 settembre 2000, ai sensi della direttiva 98/34/CE; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 10 aprile 2001; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze: Sostanza Campo di impiego Dose massima di impiego metilcicloesano prodotti di 100 mg/kg N-etil-2-isopropil-5- confetteria carbossammide (numero gomma da masticare 1200 mg/kg CAS39711-79-0) Lattato di L-mentile prodotti di 300 mg/kg (numero CAS confetteria 59259-38-0) gomma da masticare 1200 mg/kg Carbonato di mentolo e prodotti di 300 mg/kg etilenglicole (numero confetteria CAS 156679-39-9) gomma da masticare 1200 mg/kg Carbonato di mentolo e prodotti di 300 mg/kg 1 e 2-propilenglicole confetteria (numero CAS gomma da masticare 1200 mg/kg 30304-82-6) 2. Le sostanze di cui al comma 1 devono rispondere ai requisiti di purezza stabiliti nell'allegato al presente decreto che integra l'allegato VIII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 8 maggio 2001 Il Ministro: Veronesi Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 1o giugno 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 234 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 (Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione), è il seguente: "Art. 11 - 1. Il Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di sanità, adotta, con proprio regolamento, in attuazione di disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.