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LEGGE 4 febbraio 1958, n. 23 - Normattiva

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 23 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 febbraio 1958, n. 23 ultimo aggiornamento all'atto: 27/01/1986 --> Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/1986) (GU n.40 del 15-02-1958) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5orig. 6 7agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-11-1970 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I minimi di salario previsti in ciascuna provincia in base, ai vigenti contratti integrativi provinciali del contratto nazionale di lavoro del 30 aprile 1938 ed aggiornati ai sensi del decreto-legge 15 aprile 1948, n. 628, e della legge 31 marzo 1954, n. 109, spettanti ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ed altri usi compresi quelli di cooperative a contributo statale e di Istituti autonomi di case popolari; l'indennità di contingenza di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 aprile 1947, n. 28, aumentata ai sensi dell'art. 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1323, e dell'art. 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109; l'indennità di caro vita di cui al decreto-legge luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303; l'indennità di caro pane di cui al decreto-legge 7 luglio 1948, n. 1093; sono conglobati a tutti i fini contrattuali e di legge in una unica voce retributiva, uguale per uomo e donna, a partire dal 1 gennaio 1957.(

(4)) --------------- AGGIORNAMENTO
(4)La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 novembre 1970, n. 161 (in G.U. 1a s.s. 25/11/1970, n.299) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico, tabella A, del D.L.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285, nonché dell'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, degli artt. 1 e 2 della legge di ratifica 20 novembre 1951, n. 1323, dell'art. 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109, e dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, nelle parti in cui rispettivamente stabiliscono, aumentano e conglobano nella retribuzione l'indennità di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge." articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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