DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 231 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual
izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 231 Prelevamento di lire 800.030.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-
- (GU n.109 del 04-05-1964) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 19-5-1964 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto, l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 21 agosto 1963, n. 1197 e 31 ottobre 1963), n. 1422; Considera che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 196364, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 412 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, è autorizzato il prelevamento di lire 800 milioni che si inscrivono al capitolo n. 52 "spese per i provvedimenti contro le endemie e le epidemie da cause infettive, ecc., spese per acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, ecc." dello stato di previsione del Ministero della sanità per il medesimo esercizio finanziario. Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 marzo 1964 SEGNI MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti addì 28 aprile 1964 Atti del Governo, registro n. 183, foglio n.
- - VILLA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi