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LEGGE 1 marzo 1968, n. 231 - Normattiva

LEGGE 1 marzo 1968, n. 231 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice

rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 1 marzo 1968, n. 231 Provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo. (GU n.81 del 28-03-1968) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-3-1968 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È istituita presso la Tesoreria centrale dello Stato una contabilità speciale, denominata "Fondo per le provvidenze ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo italiane", per dare esecuzione alla decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea del 22 dicembre 1966 relativa ad un contributo comunitario da assegnare alla Repubblica italiana per permetterle di attribuire ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo taluni aiuti ed ai loro figli un certo numero di borse per la formazione professionale. Il fondo di cui al precedente comma è alimentato:

  1. a)dal controvalore in lire italiane del contributo della Comunità economica europea di cui alla detta decisione del Consiglio del 22 dicembre 1966, fissato in un massimo di 4,2 milioni di unità di conto;
  2. b)da un contributo dello Stato italiano pari a 2 miliardi di lire;
  3. c)da una quota parte, da determinarsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, della disponibilità finanziaria costituita presso l'Ente zolfi italiani mediante l'accantonamento delle differenze di prezzo realizzate sullo zolfo acquistato all'estero ed immesso nel consumo interno fino al 31 dicembre 1966;
  4. d)da eventuali contributi da parte di altri enti, recuperi e rimborsi. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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