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DECRETO 14 febbraio 1992, n. 238 - Normattiva

DECRETO 14 febbraio 1992, n. 238 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qu

i Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DECRETO 14 febbraio 1992, n. 238 Regolamento recante modificazioni alla tariffa forense. note: Entrata in vigore del decreto: 8/4/1992 (GU n.70 del 24-03-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Allegato Allegato Tariffa penale NORME GENERALI art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 Tabella Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-4-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 e l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; il decreto ministeriale 24 novembre 1990, n. 392; Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense, in data 24 gennaio 1991, concernente i criteri per le determinazioni degli onorari dei diritti e delle indennità, spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991; Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 È approvata la deliberazione in data 24 gennaio 1991, del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che modifica i criteri per la determinazione degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 febbraio 1992 Il Ministro: MARTELLI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1992 Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 244 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 3 del D.L.L. n. 170/1946 (Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore), come modificato dall'art. 1 della legge n. 536/1949 e dalla legge n. 1051/1957, sostituisce l'art. 57 del R.D.L. 27 novembre 1933, 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, con il testo che segue: "Art.

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  2. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare e per quanto concerne la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile. Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il D.M. n. 392/1990, recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 21 dicembre
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