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DECRETO-LEGGE 21 giugno 1995, n. 239 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 21 giugno 1995, n. 239 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 21 giugno 1995, n. 239 ultimo aggiornamento all'atto: 16/08/1995 --> Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.

  1. note: Entrata in vigore del decreto: 22-6-1995.Decreto-Legge convertito dalla L. 3 agosto 1995, n. 336 (in G.U. 16/08/1995, n.190). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/1995) (GU n.144 del 22-06-1995) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 22-6-1995 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire un tetto massimo per gli onorari spettanti ai sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1
  2. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, gli onorari da corrispondere a norma dell'articolo 37, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, non possono superare, anche cumulativamente, lire 80.000.000, salvo diverso accordo fra le parti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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