LEGGE 16 luglio 1998, n. 239 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 16 luglio 1998, n. 239 ultimo aggiornamento all'atto: 04/04/2001 --> Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a finalità ambientali. note: Entrata in vigore della legge: 23/7/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2001) (GU n.169 del 22-07-1998) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5orig. 6 7 8 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-7-1998 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato, qualora ne sia ravvisata la convenienza alla luce dell'evoluzione dei giudizi in corso e della conclusione delle trattative in atto, è autorizzato a definire in via stragiudiziale, con uno o più atti transattivi, le controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione e dell'affondamento della motocisterna Haven, di seguito denominati evento Haven, verificatosi nelle acque della Riviera ligure di ponente l'11 aprile
- La definizione stragiudiziale autorizzata riguarda le controversie pendenti e quelle eventuali future con l'International Oil Pollution Compensation Fund, con sede in Londra, istituito con la convenzione di Bruxelles del 18 dicembre 1971, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 185, e con il proprietario e l'assicuratore della nave.
- In deroga alle vigenti disposizioni di contabilità di Stato, la transazione verrà stipulata e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - La legge 6 aprile 1977, n. 185, reca: "Ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi