emi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 gennaio 1947, n. 24 ultimo aggiornamento all'atto: 31/01/1962 --> Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1962) (GU n.43 del 21-02-1947) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2agg.1 orig. 3agg.1 orig. 4agg.1 orig. 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-2-1962 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1924 n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, relativo all'aumento delle entrate demaniali; Visto l'art. 39 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 27 gennaio 1941, n. 9; Visto il regolamento per le concessioni d'uso delle spiagge di laghi pubblici, approvato con regio decreto 1° dicembre 1895, n. 726; Vista la legge 30 dicembre 1908, n. 746, sul regime dei tratturi del Tavoliere delle Puglie; Visto il decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1540, sul nuovo regime delle Trazzere di Sicilia; Visti gli articoli 35 a 39, 53, 120 e 125 dei testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Visto il regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali di irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato, approvato con decreto Ministeriale 1° marzo 1896, in dipendenza del regio decreto 1° marzo 1896, n. 83; Visto il regolamento per l'amministrazione economica dei canali demaniali di irrigazione (canali Cavour) approvato con regio decreto 29 marzo 1906, n. 121; Visto il regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1335, convertito, con modificazione, nella legge 14 gennaio 1937, n. 403, contenente disposizioni sui canali demaniali; Visto il regio decreto 3 maggio 1937, n. 899, contenente disposizioni regolamentari per i canali demaniali; Visto il testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523; Vista la legge 14 gennaio 1937, n. 402, contenente provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali; Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, contenente nuove norme per la bonifica integrale; Visti gli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, contenente norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno; Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604; Considerata la necessità di provvedere all'adeguamento delle entrate demaniali alle mutate condizioni monetarie e del mercato dei prodotti; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per i lavori pubblici, per la marina mercantile, per l'interno, per l'industria e commercio, per l'agricoltura e le foreste, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1 I canoni ed i proventi di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, riferentisi alle categorie indicate ai numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo medesimo sono, a decorrere dal 1° gennaio 1947, decuplicati se stabiliti da contratti, concessioni, atti o provvedimenti in data anteriore al 1° gennaio 1942.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.