Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE DECRETO 24 giugno 1988, n. 249 Proroga del termine di validità dei permessi di pesca e di altri termini indicati nel decreto ministeriale 5 maggio 1986 concernente il rilascio delle licenze per la pesca marittima. note: Entrata in vigore del decreto: 07/07/1988 (GU n.157 del 06-07-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-7-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge n. 963/65 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 147 del 2 giugno 1986) con la quale è stato regolamentato il rilascio delle licenze per la pesca marittima in sostituzione dei permessi previsti dall'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ed è stata stabilita all'art. 5 la cessazione della validità dei permessi di pesca entro ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale; Considerato che la presentazione dei permessi di pesca per la sostituzione in licenza non è stata completata e che la procedura per il rilascio delle licenze, comportante numerosi adempimenti, non potrà essere terminata nel tempo previsto nel decreto; Considerato, inoltre, che l'art. 2 del citato decreto 5 maggio 1986 non prevede, in coerenza con la normativa di cui all'art. 4 della legge n. 41/82, il rilascio delle licenze per gli impianti di pesca come definiti dall'art. 10 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/68 mentre sono stati erroneamente previsti i modelli per il rilascio di dette licenze e annessi al decreto come allegati B e D; Ritenuto che l'obbligo della dichiarazione statistica da parte dei titolari di licenza di pesca previsto dall'art. 5 della legge n. 41/82 ai fini della rilevazione statistica possa decorrere soltanto dalla data dell'avvenuta consegna delle licenze a tutti gli aventi diritto; Ritenuto necessario prorogare il termine previsto dall'art. 12 del citato decreto 5 maggio 1986 relativo al rilascio di licenze per la pesca sportiva; Considerato che le suddette proroghe e rettifiche non incidono sulle questioni, che, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, devono essere disciplinate su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare; Decreta: Art. 1 Il termine di validità previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 5 maggio 1986, per i permessi di pesca di cui all'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, non ancora sostituiti da licenza, è prorogato al 31 marzo 1989. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 12 della legge n. 963/1965 è il seguente: "Art. 12 (Permesso di pesca). - Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'art. 149 del codice della navigazione, per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso. Il permesso di pesca è rilasciato dall'autorità marittima indicata dal regolamento, alle condizioni e con le modalità ivi previste, all'imprenditore di pesca che abbia reso la dichiarazione indicata dal precedente art. 11. Il permesso ha un periodo di validità di quattro anni ed è rinnovato con le modalità stabilite dal regolamento". - Il testo degli articoli 2, 5 e 12 del D.M. 5 maggio 1986 (Rilascio delle licenze per la pesca marittima) è il seguente: "Art. 2. - La licenza è rilasciata per le categorie e tipi di pesca come definiti dagli articoli 8 e 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. La licenza di pesca ha un periodo di validità di 4 anni e può essere rinnovata su richiesta degli interessati". "Art. 5. - Il permesso di pesca previsto dall'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, cessa di avere validità trascorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Ai fini della sostituzione del permesso di pesca con la licenza gli interessati, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, devono presentare al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima: istanza in carta legale redatta secondo l'allegato C al presente decreto unitamente ai documenti ivi previsti; formulario relativo all'archivio delle licenze di pesca conforme al modello annesso al presente decreto come allegato E; copia del permesso di pesca". "Art. 12. - Trascorsi trenta mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto per esercitare la pesca sportiva in mare, con gli attrezzi di cui all'art. 138 del regolamento di esecuzione alla legge n. 963 del 1965, come modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 219, è necessaria apposita licenza rilasciata dal Ministero della marina mercantile su conforme modello annesso al presente decreto come allegato I. Non occorre licenza di pesca per coloro che utilizzano i seguenti attrezzi: coppo, lenze fisse, lenze morte, bolentini, correntine, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi. La licenza è valida su tutto il territorio nazionale, ha una validità di quattro anni e può essere rinnovata a richiesta degli interessati. Ai fini del rilascio della licenza di pesca gli interessati debbono inoltrare istanza in carta legale al Ministero della marina mercantile - Direzione generale pesca marittima. L'istanza deve contenere: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente; mezzo nautico eventualmente utilizzato; compartimenti dove abitualmente viene esercitata la pesca; attrezzi che si intendono utilizzare". - Il testo degli articoli 4 e 5 della legge n. 41/1982 è il seguente: "Art. 4 (Regolazione dello sforzo di pesca). - Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile può stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave. Si intende per licenza di pesca un documento, rilasciato dal Ministero della marina mercantile, che autorizza la cattura di una o più specie in una o più aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o più attrezzi. La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca. I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono equiparati alle licenze di pesca in attesa della loro sostituzione con il nuovo documento. Il Ministro della marina mercantile, su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.