qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 14 marzo 2014, n. 25 ultimo aggiornamento all'atto: 13/05/2014 --> Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. (14G00040) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/2014 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 maggio 2014, n. 75 (in G.U. 13/5/2014, n. 109). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2014) (GU n.61 del 14-03-2014) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-5-2014 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Rilevato che, in vista dell'assunzione in data 4 novembre 2014 dei compiti di Vigilanza Unica sugli enti creditizi da parte della Banca Centrale Europea (BCE), l'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, consente alla BCE di chiedere alle autorità nazionali competenti di fornire tutte le informazioni utili per effettuare una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato membro partecipante; Vista la nota concernente la valutazione approfondita del 23 ottobre 2013, con la quale la BCE ha reso note le modalità con le quali intende condurre l'esercizio di valutazione in cooperazione con le autorità competenti nazionali, indicando che i risultati dell'esercizio di valutazione saranno resi noti nel mese di ottobre 2014; Rilevato che, a tal fine, la BCE con la medesima nota ha richiesto alle autorità competenti nazionali di avvalersi di soggetti del settore privato per le attività di verifica a livello nazionale; Considerata la necessità di consentire alla Banca d'Italia di avvalersi della collaborazione di soggetti terzi per l'attività di vigilanza bancaria di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con riferimento all'esercizio di valutazione approfondita; Considerato che per consentire ai soggetti terzi l'espletamento delle attività loro affidate, è necessario estendere a questi le previsioni relative al segreto d'ufficio di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Vista la nota concernente la valutazione approfondita del 3 febbraio 2014 con la quale la BCE, tra l'altro, ha indicato che l'attività di verifica della qualità degli attivi deve aver inizio entro il mese di marzo; Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di modifica della normativa in tema di vigilanza bancaria di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 al fine di consentire l'esecuzione delle attività di verifica nei termini indicati dalla BCE; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014; Sulla proposta del Presidente del consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Avvalimento di soggetti terzi per l'attività di vigilanza bancaria ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.