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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2006, n. 252 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2006, n. 252 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2006, n. 252 Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico. note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/9/2006 (GU n.191 del 18-08-2006) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Disposizioni generali 1 2 3 4 5 Capo II Deposito dei documenti stampati 6 7 8 9 10 11 12 13 Capo III Deposito dei documenti sonori e video 14 15 16 17 18 19 Capo IV Deposito dei documenti di grafica d'artedei video d'artista e dei documenti fotografici 20 21 22 23 24 25 Capo V Deposito dei film, dei soggetti, dei trattamentie delle sceneggiature cinematografiche 26 27 28 29 30 31 Capo VI Deposito dei documenti diffusi su supporto informatico 32 33 34 35 36 Capo VII Deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica 37 38 39 40 Capo VIII Strumenti di controllo 41 42 Capo IX Sanzioni amministrative e abrogazioni 43 44 45 46 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-9-2006 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentite le associazioni di categoria interessate nelle riunioni del 15 febbraio 2005, del 20 aprile 2005 e del 13 settembre 2005; Acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, espresso sul capo VII (Raccolta dei documenti diffusi tramite rete informatica) del presente decreto in data 20 luglio 2005; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005; Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 novembre 2005; Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 26 gennaio 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 marzo 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, qualunque sia il procedimento tecnico di produzione, sono depositati, entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico, negli istituti indicati negli articoli seguenti, con le modalità di cui al presente regolamento, per costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, nonché per garantire servizi bibliografici finalizzati all'informazione e all'accesso. 2. Salva diversa disposizione speciale contenuta nei capi dal II all'VIII in relazione alla specificità delle singole tipologie di documenti, l'obbligo di deposito legale è assolto mediante il deposito di due copie, per l'Archivio nazionale della produzione editoriale, dei documenti prodotti e diffusi in Italia, e di altre due copie per l'archivio della produzione editoriale regionale della regione in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale, presso gli istituti, nei termini e secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento. 3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106, recante «Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98, dispone: «Art. 5 (Numero di copie e soggetti depositari). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'art. 1, comma 4, della presente legge. 2. L'obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato. 3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione. 4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in fac-simile di opere non più in commercio. 5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:

  1. a)i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
  2. b)gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
  3. c)i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7;
  4. d)gli strumenti di controllo;
  5. e)i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;
  6. f)le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonché le eventuali riduzioni, di cui all'art. 7;
  7. g)speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, dei documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere h),
  8. q)e r);
  9. h)i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all'art. 6.». - Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, dispone: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali». Nota all'art. 1: - Gli articoli 1 e 4 della citata legge 15 aprile 2004, n. 106, dispongono: «Art. 1 (Oggetto). - 1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato "deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap. 2. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'art. 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano. 4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'art. 5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'art. 2, salvo quanto disposto dal medesimo regolamento per i documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere
  10. o)e p).». «Art. 4 (Categorie di documenti destinati al deposito legale). - 1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:
  11. a)libri;
  12. b)opuscoli;
  13. c)pubblicazioni periodiche;
  14. d)carte geografiche e topografiche;
  15. e)atlanti;
  16. f)grafica d'arte;
  17. g)video d'artista;
  18. h)manifesti;
  19. i)musica a stampa;
  20. l)microforme;
  21. m)documenti fotografici;
  22. n)documenti sonori e video;
  23. o)film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
  24. p)soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
  25. q)documenti diffusi su supporto informatico;
  26. r)documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da
  27. a)a q).». articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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