alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2007, n. 252 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, in materia di ecobonus per le imprese di autotrasporto. note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/1/2008 (GU n.5 del 07-01-2008) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 22-1-2008 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per disciplinare le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter del medesimo articolo 3, in relazione agli interventi correlati alle finalità specificate nello stesso comma 2-ter; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante le modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità; Ravvisata l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 205 del 2006, affinchè le imprese beneficiarie degli incentivi per l'utilizzo delle vie del mare possano accedere agli incentivi medesimi anche per l'imbarco di veicoli adibiti al trasporto di vetture, ovvero del corrispondente volume di carico, espresso in metri lineari; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007; Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, è sostituito dal seguente: «1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), alle imprese di autotrasporto, costituite anche in forma di raggruppamenti temporanei o permanenti, o società tra operatori del trasporto che imbarchino su nave destinata prevalentemente al trasporto merci i propri veicoli e cassemobili, o veicoli adibiti al trasporto di vetture, ovvero il corrispondente volume di carico espresso in metri lineari, accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di percorrere le tratte marittime individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con i criteri previsti al comma 6, è concesso un contributo diretto alla compensazione dei costi esterni non sostenuti dal trasporto su strada, relativamente alle tratte marittime individuate.». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 3, commi 2-ter e 2-quater del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2002, n. 275 recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, è il seguente: «2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonché la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2002 per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'art. 52, comma 59, della legge 28 dicembre 20001, n. 448. 2-quater. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter, in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-ter.». - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, così recita: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.