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LEGGE 3 luglio 1989, n. 257 - Normattiva

LEGGE 3 luglio 1989, n. 257 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 3 luglio 1989, n. 257 Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali. note: Entrata in vigore della legge: 20/07/1989 (GU n.167 del 19-07-1989) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I NORME DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONESUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE 1 2 3 4 5 6 Titolo II NORME DI ATTUAZIONE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE PER L'ESECUZIONEDELLE SENTENZE PENALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA EIL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA, FIRMATO A BANGKOK IL 28FEBBRAIO

  1. 7 Titolo III NORME DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SORVEGLIANZADELLE PERSONE CONDANNATE O LIBERATE CONDIZIONALMENTE. 8 9 Titolo IV DISPOSIZIONE FINALE 10 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-7-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
  2. Ai fini dell'esecuzione della pena in Italia nei casi di applicazione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, il Ministro di grazia e giustizia richiede il riconoscimento della sentenza penale straniera. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario competente ai fini della iscrizione, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette, inoltre, la domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione.
  3. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Si applicano le disposizioni stabilite nel secondo e terzo comma dell'articolo 674 del codice di procedura penale. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art.
  4. - La convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, è stata ratificata con la legge 25 luglio 1988, n. 334, la quale ha altresì dato esecuzione alla convenzione medesima. - Il testo del secondo e terzo comma dell'art. 674 del codice di procedura penale, e il seguente: "La corte delibera, con sentenza, osservate le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione. Tale sentenza è soggetta al ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero e dell'interessato. Quando la corte dichiara il riconoscimento, il procuratore generale comunica l'estratto della sentenza al casellario competente, perché ne sia fatta la relativa menzione". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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