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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1982, n. 258 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1982, n. 258 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1982, n. 258 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari. (GU n.133 del 17-05-1982) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 1-6-1982 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 137, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia generale. Scuola di specializzazione in patologia generale Art.

  1. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale. Il corso di studi ha la durata di 4 anni, suddiviso in due bienni. La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazioni. La frequenza alla scuola è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere le singole prove di esame. Art.
  2. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, sarà rilasciato il diploma di "specialista in patologia generale". È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti. Art.
  3. - Alla scuola stessa vengono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, sarà rilasciato il diploma di "specialista in patologia generale con indirizzo tecnico". Art.
  4. - L'ammissione al corso di specializzazione avviene per titoli ed esami. Il numero massimo di allievi è di cinque per anno di corso, e, complessivamente, di venti iscritti per l'intero corso di studi. Art.
  5. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: PRIMO BIENNIO (Propedeutico) 1° Anno: 1) istituzioni di patologia generale; 2) patologia delle infezioni; 3) epidemiologia e patologia ambientale; 4) immunologia; 5) parassitologia e diagnostica parassitologica. 2° Anno: 6) radiologia e patologia da radiazioni; 7) oncologia generale; 8) immunopatologia e analisi immunologiche; 9) analisi chimico-cliniche; 10) fisiopatologia generale I corso (metabolismo e sistema endocrino). SECONDO BIENNIO (Conseguimento del diploma di specialista in patologia generale) 3° Anno: 11) diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica; 12) diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia; 13) fisiopatologia generale II corso (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici). 4° Anno: 14) diagnostica oncologica; 15) diagnostica istopatologica; 16) diagnostica ultrastrutturale; 17) fisiopatologia generale III corso (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio). SECONDO BIENNIO (Conseguimento del diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico) 3° Anno: 11) tecniche di batteriologia; 12) tecniche di virologia; 13) tecniche di citologia e citogenetica. 4° Anno: 14) statistica e biometria; 15) colture in vitro: aspetti biologici ed applicativi; 16) tecniche ematologiche; 17) tecniche istologiche ed ultrastrutturali. Art.
  6. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art.
  7. - Il direttore può stabilire, per un più proficuo insegnamento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenze o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa. Art.
  8. - Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad avere superato tutti gli esami delle singole materie, è obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale. Art.
  9. - Gli importi delle tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola di specializzazione in patologia generale saranno così stabiliti: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000 soprattassa annuale esami profitti . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 tassa annuale fuori corso. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 La tassa di diploma sarà pari alla somma fissata dalle norme di legge. I contributi clinici e di laboratorio vengono fissati dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del consiglio di facoltà, udito il direttore della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 gennaio 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte de conti, addì 6 maggio 1982 Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 132 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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