cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 25 gennaio 1983, n. 26 Modifica degli articoli 179 e seguenti del codice della navigazione concernenti le formalità di arrivo e partenza delle navi. (GU n.40 del 10-02-1983) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-2-1983 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gli articoli 179, 180 e 181 del codice della navigazione, nel testo di cui alla legge 9 dicembre 1975, n. 744, sono sostituiti dai seguenti: Art. 179 - (Nota di informazioni all'autorità marittima). - All'arrivo della nave in porto il comandante della nave deve far pervenire al comandante del porto o all'autorità consolare una comunicazione, dalla quale risultino il nome o il numero, il tipo, la nazionalità, il tonnellaggio della nave, il nome dell'armatore e il nome e il domicilio del raccomandatario, la quantità e la qualità del carico, nonché l'indicazione della sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, il numero e la nazionalità dei componenti dell'equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e l'ora prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e quello di prevista destinazione, la posizione della nave nel porto, nonché gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministro della marina mercantile. Detta comunicazione dovrà essere integrata prima della partenza da una dichiarazione del comandante della nave relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale e contrattuale, da consegnarsi alla predetta autorità marittima o consolare. Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare, dovrà provvedere a fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato la comunicazione di cui al primo comma, limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la dichiarazione integrativa di partenza sarà resa in base a particolari disposizioni impartite dal console. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilità di procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovrà darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorità consolare nel successivo porto di approdo. Il Ministro della marina mercantile può, con proprio decreto, stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari. Art.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.