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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1949, n. 261 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1949, n. 261 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1949, n. 261 Norme esecutive del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 662, recante provvidenze a favore della produzione baco logica nella campagna serica 1947. (GU n.124 del 31-05-1949) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-6-1949 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, contenente provvidenze a favore della produzione bacologica, nella campagna serica 1947; Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto il decreto interministeriale 16 giugno 1948, con il quale, a termini dell'art. 3 del suddetto decreto legislativo, è stata disposta una trattenuta di L. 5 al chilogrammo sui contributi spettanti agli agricoltori a, norma dell'ultimo comma dell'art. 1 dello stesso decreto legislativo; Sentita la Corte dei conti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta Art. 1 La misura del contributo di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, è stabilita con le modalità dell'art. 11 del predetto decreto, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 7 del decreto stesso. In attesa della disposizione di cui sopra possono essere concessi pagamenti in acconto, salvo conguagli, in misura non superiore all'80% dell'importo del contributo massimo previsto dall'art. 1, comma primo, del decreto sopra citato. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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