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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1957, n. 264 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1957, n. 264 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis

ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1957, n. 264 Modificazioni dello statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli. (GU n.113 del 04-05-1957) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 19-5-1957 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616 e modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, n. 459, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che sono soppressi:

  1. a)il corso di laurea in scienze coloniali;
  2. b)la Scuola di perfezionamento e di alti studi coloniali. Conseguentemente sono modificati i seguenti articoli: Art. 4. - È soppresso il quinto capoverso. Art. 6. - È soppressa la lettera D): Laurea in scienze coloniali. Art. 9. - Nel primo comma sono soppresse le parole "ed in scienze coloniali". Art. 22. - Nel primo comma sono soppresse le parole "nonché per la laurea in scienze coloniali quelli di diritto amministrativo e di diritto coloniale". Sono soppressi gli articoli dal 29 al 46 compreso, concernenti la Scuola di perfezionamento e di alti studi coloniali con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Disposizioni transitorie. - Gli studenti iscritti fino a tutto l'anno accademico 1955-56 al corso di laurea in scienze coloniali potranno continuare gli studi fino a tutto l'anno accademico 1963-64. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 febbraio 1957 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1957 Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 65. - RELLEVA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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