rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 2 marzo 1963, n. 266 Modifiche alle percentuali di liquidazione per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato. (GU n.81 del 25-03-1963) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-4-1963 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La pensione spettante al personale delle Ferrovie dello Stato che abbia 10 anni di servizio utile è pari al 26 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione percepiti e degli altri eventuali assegni utili a pensione ogni anno di servizio utile oltre il decimo, la pensione di cui sopra è aumentata del 2 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione sino a raggiungere, con 37 anni di servizio utile, l'80 per cento di tali emolumenti, importo massimo che non può in alcun caso essere superato. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.