LEGGE 28 gennaio 1971, n. 267 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R
icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 28 gennaio 1971, n. 267 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre
- (GU n.128 del 21-05-1971) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Allegati Convenzione TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI art. 1 art. 2 TITOLO II ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALECapitolo IRICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE art. 3 art. 4 Capitolo II ESECUZIONE DELLE SENTENZE art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 Capitolo III RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE ARBITRALI E DELLE TRANSAZIONI GIUDIZIARIE art. 10 art. 11 Capitolo IV ASSISTENZA GIUDIZIARIA art. 12 art. 13 TITOLO III ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE Capitolo IESTRADIZIONE art. 14 art. 15 art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 art. 24 art. 25 art. 26 art. 27 art. 28 art. 29 art. 30 art. 31 art. 32 Capitolo II COMPARIZIONE DEI TESTIMONI art. 33 art. 34 Capitolo III SCAMBIO DI NOTIZIE SU SENTENZE DI CONDANNA art. 35 TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA CIVILE COMMERCIALE E PENALECapitolo I CONSEGNA DI ATTI E DOCUMENTI GIUDIZIALI E EXTRAGIUDIZIALI art. 36 art. 37 art. 38 art. 39 Capitolo II TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DI COMMISSIONI ROGATORIE art. 40 art. 41 art. 42 art. 43 art. 44 art. 45 DISPOSIZIONI FINALI art. 46 art. 47 art. 48 Convention Convention Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-6-1971 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrati e all'estradizione conclusa a Roma n. 15 novembre
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