Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 30 maggio 2001, n. 267 Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. (GU n.155 del 06-07-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati all. 1 art. 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-7-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della sanità 1o dicembre 2000, n. 411; Vista la richiesta avanzata dalle categorie interessate riguardante l'autorizzazione all'impiego degli imbiancanti ottici nella fabbricazione di carte e cartoni destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari; Ritenuto di dover provvedere pertanto a modificazioni ed integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 22 novembre 2000; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 4 dicembre 2000 ai sensi della direttiva 98/34/CE; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 21 maggio 2001; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. All'articolo 31 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, è aggiunto il seguente comma: "È consentita l'aggiunta degli imbiancanti ottici riportati nell'allegato 1 al presente decreto, che viene inserito come punto "4 Imbiancanti ottici all'allegato II - Sezione 4: carte e cartoni, parte A del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato da ultimo dal decreto 1o dicembre 2000, n. 411, in quantità non superiore allo 0,3% p/p, calcolato sul secco, singolarmente o insieme". 2. Le carte ed i cartoni ottenuti mediante l'impiego degli imbiancanti ottici di cui all'allegato I non devono cedere, se destinati al contatto con alimenti per i quali sono previste prove di migrazione, tali sostanze secondo il saggio riportato nella norma europea EN648. 3. All'articolo 4, lettera E), punto "5.2 Determinazione del contenuto di policlorobifenili (PCB)" al paragrafo "6. Espressione dei risultati" del decreto ministeriale 18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Al fine della valutazione di idoneità il contenuto di PCB totali, riferito al peso del campione in esame, deve risultare non superiore a 2 ppm". 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle carte ed ai cartoni destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. 5. È abrogato l'articolo 1 del decreto ministeriale 18 giugno 1979. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 maggio 2001 Il Ministro: Veronesi Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 354 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, conma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, apportato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari), è il seguente: "Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1o giugno 1988, n. 243. 3. Il Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 4. Chiunque impieghi nella produzione matcriali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai conmi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni". - Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.