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LEGGE 3 gennaio 1951, n. 27 - Normattiva

LEGGE 3 gennaio 1951, n. 27 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 3 gennaio 1951, n. 27 ultimo aggiornamento all'atto: 03/10/2024 --> Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2024) (GU n.27 del 02-02-1951) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I. PENE PER IL CONTRABBANDO 1agg.1 orig. 2orig. 3agg.1 orig. 4agg.1 orig. 5orig. 6 7 CAPO II. PENE PER LE CONTRAVVENZIONI 8orig. 9 CAPO III. ESTINZIONE DEI REATI PUNIBILI CON LA SOLA SANZIONE PECUNIARIA 10 11 CAPO IV. DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE 12 13 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 22-1-1976 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Multa per la fabbricazione, preparazione, vendita, introduzione, trasporto, deposito, detenzione, esportazione, lavorazione e alterazione di tabacco. Nei casi di contrabbando di tabacco preveduti dagli articoli 64, numeri 3 e 5; 65; 66; 67, n. 1; 68; 71 e 73 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole è punito: 1) con la multa da lire 30 mila a lire 90 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie; 2) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N.870 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3. La multa è ridotta da un terzo alla metà quando la quantità del tabacco oggetto del contrabbando non supera i grammi cinquecento. Agli effetti di questo articolo si considera tabacco lavorato anche il tabacco greggio che sia stato sottoposto a trinciatura o a qualsiasi altra lavorazione e manipolazione. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1975, N.724)) . articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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