DECRETO 21 dicembre 2007, n. 272 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qu
i Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO 21 dicembre 2007, n. 272 Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1° luglio 2006). note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/2/2008 (GU n.35 del 11-02-2008) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-2-2008 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE Sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Visto l'articolo 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede l'individuazione, con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dei criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzate ai fini del rilascio delle attestazioni SOA; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento che istituisce il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», in particolare l'articolo 1, comma 4, che istituisce il Ministero delle infrastrutture, trasferendogli parte delle funzioni già attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nella adunanza dell'8 ottobre 2007; Espletata la procedura di comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuto che le procedure di verifica di cui all'articolo 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardano i certificati di lavori pubblici di cui all'articolo 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, i certificati pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché le fatture presentate dalle imprese per comprovare i lavori privati di cui all'articolo 25, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 15961 del 10 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito applicativo Il Ministero delle infrastrutture e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito denominata «Autorita») sottopongono a verifica, secondo i criteri, le modalità e le procedure stabilite dal presente regolamento, i seguenti atti, ove utilizzati per il conseguimento delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006:
- a)i certificati di lavori pubblici, di cui all'articolo 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché i certificati di lavori pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
- b)le fatture presentate dalle imprese ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario, è il seguente: «21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture sentita l'Autorità, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto.». - Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114, è il seguente: «4. È istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1998, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il testo degli articoli 22, comma 7, e 25, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2000, n. 49, supplemento ordinario, è il seguente: «Art. 22 (Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati). - (Omissis). 7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema di cui all'allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.». «Art. 25 (Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi). - (Omissis). 5. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:
- a)concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato;
- b)copia del contratto stipulato;
- c)copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
- d)copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.». - La legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), allegata al decreto legislativo n. 163 del 2006, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento ordinario. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 22, comma 7 e dell'art. 25, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, si vedano le note alle premesse. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi