LEGGE 15 dicembre 2005, n. 277 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui
Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 15 dicembre 2005, n. 277 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre
- note: Entrata in vigore del provvedimento: 5/1/2006 (GU n.3 del 04-01-2006) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Allegati Convenzione CAPITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI art. 1 CAPITOLO II ISTITUZIONE DI UFFICI CONSOLARI, NOMINA DEI FUNZIONARI E DEGLI IMPIEGATI CONSOLARI ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSOLARI art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 CAPITOLO III AGEVOLAZIONI, PRIVILEGI ED IMMUNITÀ art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 art. 24 art. 25 art. 26 art. 27 art. 28 art. 29 art. 30 art. 31 art. 32 art. 33 art. 34 art. 35 art. 36 CAPITOLO IV FUNZIONI CONSOLARI art. 37 art. 38 art. 39 art. 40 art. 41 art. 42 art. 43 art. 44 art. 45 art. 46 art. 47 art. 48 art. 49 art. 50 art. 51 art. 52 art. 53 art. 54 art. 55 art. 56 art. 57 art. 58 art. 59 art. 60 art. 61 art. 62 art. 63 CAPITOLO V REGIME APPLICABILE AI FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI ED AGLI UFFICI CONSOLARI DIRETTI DA TALI FUNZIONARI art. 64 art. 65 art. 66 art. 67 art. 68 art. 69 art. 70 art. 71 art. 72 art. 73 CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI art. 74 art. 75 art. 76 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-1-2006 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
- Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre
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