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DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2003, n. 278 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2003, n. 278 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’a

tto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2003, n. 278 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti modifiche ai decreti legislativi 24 aprile 2001, n. 237 e 25 maggio 2001, n. 265, riguardanti il trasferimento alla regione di beni immobili dello Stato e di beni del demanio idrico e marittimo. note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2003 (GU n.239 del 14-10-2003) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-10-2003 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237

  1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, è abrogato. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alla regione di beni immobili dello Stato), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno
  2. - Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alla regione di beni appartenenti al demanio idrico), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio
  3. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio
  4. - Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, è citato nelle note al titolo. - Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, è citato nelle note al titolo. - L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963), è così formulato: «Art.
  5. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.». Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 1 (Trasferimento di beni). -
  6. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato indicati nell'allegato A;
  7. (comma abrogato).». articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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