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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 marzo 1947, n. 281 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 marzo 1947, n. 281 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di probl

emi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 marzo 1947, n. 281 ultimo aggiornamento all'atto: 05/03/1974 --> Istituzione dell'Ente per la irrigazione in Puglia e in Lucania. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/1974) (GU n.104 del 07-05-1947) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5orig. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-5-1947 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Ritenuta la necessità di promuovere l'irrigazione e la trasformazione fondiaria nella Puglia e della Lucania, nell'interesse di quelle regioni e per l'incremento della produzione agricola nazionale; Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 194, n. 98, Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, per le finanze e il tesoro, e per i lavori pubblici; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1 È costituito un Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania. L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico e, per l'adempimento dei suoi fini, ha il potere di imporre contributi ai proprietari dei terreni, in proporzione del beneficio che traggono dalle attività da esso esercitate e dalle opere da esso assunte. Per la determinazione del perimetro del territorio soggetto agli obblighi di contribuenza, per il modo di imposizione, come per le garanzie che assistono il credito per contributi e i procedimenti di riscossione dei medesimi, si applicano le norme in vigore per i contributi ai consorzi di bonifica. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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