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LEGGE 2 ottobre 1990, n. 283 - Normattiva

LEGGE 2 ottobre 1990, n. 283 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 2 ottobre 1990, n. 283 Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n.

  1. note: Entrata in vigore della legge: 23/10/1990 (GU n.235 del 08-10-1990) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-10-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
  2. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1966, n. 344, è sostituito dal seguente: "La licenza di cui all'articolo 1 è rilasciata dall'intendente di finanza della provincia ove è posto l'esercizio o lo stabilimento, sentito il comando della Guardia di finanza competente per territorio; essa ha validità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del rilascio. La licenza può essere rinnovata ogni cinque anni, su richiesta del titolare da presentarsi entro il termine di scadenza". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 della legge n. 344/1966 (Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art.
  3. - La licenza di cui all'articolo 1 è rilasciata dall'intendente di finanza della provincia ove è posto l'esercizio o lo stabilimento, sentito il comando della Guardia di finanza competente per territorio; essa ha validità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del rilascio. La licenza può essere rinnovata ogni cinque anni, su richiesta del titolare da presentarsi entro il termine di scadenza. Nella licenza deve essere indicata l'attività che l'impresa svolge, nonché l'ubicazione dell'esercizio o stabilimento ed il quantitativo massimo di caffè che può esservi introdotto. Il rilascio della licenza può essere rifiutato, qualora il titolare dell'azienda abbia commesso nel triennio antecedente la data della domanda una infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale, costituente delitto. La licenza può essere sospesa dall'intendente di finanza nei confronti delle aziende i cui titolari abbiano commesso una infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale, costituente delitto. Se l'infrazione è definita in via amministrativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'intendente di finanza può altresì procedere alla revoca della licenza. In ogni caso la condanna definitiva per una delle predette violazioni comporta la revoca della licenza, nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza della specie per un periodo di tre anni dalla data della condanna definitiva". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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