DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1994, n. 283 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual
izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1994, n. 283 Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. note: Entrata in vigore del decreto: 26/05/1994 (GU n.108 del 11-05-1994 - Suppl. Ordinario n. 72) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-5-1994 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505; Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce nuove funzioni al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed in particolare l'art. 18 che prevede la ridefinizione del quadro organizzativo e funzionale del Ministero; Considerato che l'attuazione dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, comporta l'abrogazione dei precedenti atti che disciplinano l'organizzazione del Ministero; Considerato che, a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 1 e 2, è attribuito alla potestà regolamentare del Governo il compito di provvedere all'organizzazione interna dei Ministeri e delle pubbliche amministrazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1994; Sulla proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Ambito della disciplina 1. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica - di seguito denominato "Ministero" - è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge n. 48/1967 reca: "Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica". - Il D.P.R. n. 505/1972 reca norme sul riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica. - Il D.P.R. n. 878/1986 reca: "Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
- a)l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b)l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c)le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d)l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e)(soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il testo dell'art. 18 del D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488) è il seguente: "Art. 18 (Norme organizzatorie per la prima attuazione). - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto ed ai fini dell'attuazione dei compiti da esso previsti e del perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle aree depresse, anche in connessione con il processo di integrazione economica europea, si procede alla definizione del quadro organizzatorio e funzionale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle attribuzioni ad esso demandate dall'ordinamento, in modo da individuare le funzioni in relazione a complessi di materie omogenee e organicamente collegate dal perseguimento dei fini di politica economica che attengono alle competenze istituzionali del Ministero ed in particolare alla definizione della politica economica e di bilancio, al coordinamento delle politiche settoriali e sociali e alle politiche di sviluppo del territorio e delle aree depresse. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e d'altro livello dirigenziale e delle corrispondenti funzioni si procede, entro il termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 5, nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché di razionalizzazione delle funzioni, articolazioni degli uffici per funzioni omogenee e integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali. 2. Nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 1, un ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica cura i compiti connessi al coordinamento delle azioni proposte e realizzate dalle amministrazioni ed enti pubblici nelle aree depresse, alla valutazione dei risultati e alla stima degli effetti degli interventi previsti o programmati, nonché, per l'insieme delle aree depresse, svantaggiate, in declino o in crisi industriale del territorio nazionale, le funzioni svolte dal soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno relative al processo di integrazione europea ed ai rapporti con la CEE per il coordinamento o la programmazione degli interventi cofinanziati dalla stessa Comunità sui fondi strutturali ai predetti fini di sviluppo delle aree depresse". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi