lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1999, n. 283 Regolamento recante norme di esecuzione della legge 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare. note: Entrata in vigore del decreto: 31-8-1999 (GU n.191 del 16-08-1999) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI 1 2 3 Titolo II ORDINI REGIONALIDEI TECNOLOGI ALIMENTARI 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Titolo III CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALEDEI TECNOLOGI ALIMENTARI 17 18 19 20 Titolo IV ISCRIZIONE ALL'ALBO, TRASFERIMENTOCANCELLAZIONE 21 22 23 24 25 Titolo V SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO 26 27 28 Titolo VI IMPUGNAZIONI 29 30 31 32 Titolo VII ONORARI, INDENNITÀ E SPESE 33 34 35 36 37 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 31-8-1999 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento della professione di teonologo alimentare; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 2 luglio 1998, del 21 dicembre 1998 e del 7 giugno 1999; Viste le osservazioni della Corte dei conti in data 1 marzo 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1999; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Pubblici dipendenti iscritti all'albo con annotazione a margine 1. I tecnologi alimentari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione e che pertanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, possono, a richiesta, essere iscritti all'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridicoprofessionale, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine, per ogni singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza. 2. Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell'ordine regionale consegna all'interessato il timbro professionale che deve essere restituito al termine dell'espletamento dell'incarico stesso. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.