o clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 14 ottobre 2004, n. 283 Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, in materia di lavoro. note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2004 (GU n.280 del 29-11-2004) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 14-12-2004 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: 1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Le deleghe di funzioni statali di cui al primo comma, in materia di vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali e alla vigilanza e tutela del lavoro, nonché le deleghe di cui all'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430, in materia di lavoro, si estendono altresì alle funzioni comunque attribuite agli organi periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche successivamente alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Ove la legislazione statale preveda la costituzione di specifici organismi collegiali presso i predetti organi periferici, alla costituzione di tali organismi provvede la Provincia territorialmente competente.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 ottobre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Pisanu, Ministro dell'interno Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1980, n. 141. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, si veda nella nota al titolo. - Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente: "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, come modificato dal presente decreto, è il seguente: "Art. 3. - Al fine di realizzare un organico sistema di ispezione del lavoro nelle province di Trento e di Bolzano, è delegato alle province stesse l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al n. 12) del precedente art. 2, decentrate a livello locale nonché l'esercizio delle funzioni di cui al n. 11) dello stesso art. 2 svolte dall'ispettorato del lavoro fino quando le medesime continueranno ad esse attribuite ad organi dell'amministrazione statale. Le deleghe di funzioni statali di cui al primo comma, in materia di vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali e alla vigilanza e tutela del lavoro, nonché le deleghe di cui all'art. 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430, in materia di lavoro, si estendono altresì alle funzioni comunque attribuite agli organi periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche successivamente alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Ove la legislazione statale preveda la costituzione di specifici organismi collegiali presso i predetti organi periferici, alla costituzione di tali organismi provvede la provincia territorialmente competente. È altresì delegato alle province di Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.