qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 1 luglio 1980, n. 285 ultimo aggiornamento all'atto: 28/11/1981 --> Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1980, n. 441 (in G.U. 19/08/1980, n.226). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/1981) (GU n.179 del 02-07-1980) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2orig. 3 4orig. 5agg.1 orig. 5 bis 6orig. 7 8 9orig. 10orig. 10 bis 11orig. 12 13 14 15orig. 16 16 bis 17 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-5-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare in via transitoria le funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1980; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Art. 1 L'esercizio delle funzioni di assistenza sanitaria svolte dai commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove l'effettivo funzionamento delle unità sanitarie locali non sia possibile entro la data indicata nel precedente comma il Ministro della sanità, su richiesta dei presidenti delle regioni interessate o delle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero di propria iniziativa, dispone la continuazione della gestione commissariale di cui al precedente comma per l'esercizio delle attività sanitarie, che ha luogo secondo le direttive delle regioni o delle province stesse, fino al termine massimo del 31 dicembre 1980. Ai commi sesto e settimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, così come, sostituiti nell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del predetto decreto, le parole: "Fino alla emanazione della" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla" La mancata approvazione, entro il 31 dicembre 1980, da parte dei consigli regionali dei provvedimenti di cui all'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, potrà essere valutata ai fini dell'applicazione dell'art. 126, comma primo, della Costituzione. La data prevista nel primo comma dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la cessazione delle gestioni di liquidazione degli enti di cui al precedente primo comma è prorogata al 31 dicembre 1980. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.