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LEGGE 6 febbraio 1948, n. 29 - Normattiva

LEGGE 6 febbraio 1948, n. 29 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 6 febbraio 1948, n. 29 ultimo aggiornamento all'atto: 06/08/1993 --> Norme per la elezione del Senato della Repubblica. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1993) (GU n.31 del 07-02-1948 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 1orig. 2orig. 3orig. 4 5 TITOLO II DEGLI UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI E REGIONALI 6 7orig. TITOLO III DELL CANDIDATURE, DEI DELEGATI, DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI EDEI RAPPRESENTANTI DI GRUPPI DI CANDIDATI 8orig. 9agg.2 agg.1 orig. 10orig. 11orig. 12orig. 13agg.1 orig. 14orig. TITOLO IV DELLA VOTAZIONE 15 16 TITOLO V DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE 17agg.2 agg.1 orig. 18orig. TITOLO VI DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE 19agg.3 agg.2 agg.1 orig. 20 21agg.1 orig. TITOLO VII DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL COLLEGIO DELLA "VALLE D'AOSTA" 22agg.1 orig. 23 TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E PINALI 24orig. 25orig. 26agg.1 orig. 27 28orig. 29 30 31 32 Allegati Tabelle Tabelleagg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-8-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente: Art. 1 ((

  1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
  2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.
  3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.
  4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n.422)) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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