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LEGGE 11 ottobre 1990, n. 290 - Normattiva

LEGGE 11 ottobre 1990, n. 290 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 11 ottobre 1990, n. 290 Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti. note: Entrata in vigore della legge: 2/11/1990 (GU n.244 del 18-10-1990) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-11-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. All'articolo 1 della legge 3 gennaio l981, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui alla lettera

  1. a)del primo comma è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, semprechè tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa. Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 della legge n. 6/1981 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 1 (Prestazioni). - La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti corrisponde le seguenti pensioni:
  2. a)di vecchiaia;
  3. b)di anzianità;
  4. c)di inabilità e invalidità;
  5. d)ai superstiti, di reversibilità o indirette. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda, ad esclusione delle pensioni di cui alle lettere
  6. a)e
  7. d)del precedente comma, che decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto. Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui alla lettera
  8. a)del primo comma è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, semprechè tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa. Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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