lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 297 ultimo aggiornamento all'atto: 14/07/2009 --> Regolamento recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori. note: Entrata in vigore del decreto: 27-9-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2009) (GU n.213 del 12-09-1997) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Acquaviti 1 2 Capo II Acquaviti di frutta 3 4 Capo III Brandy italiano 5 6 7 8 Capo IV Grappa 9 10 11 12orig. 13 14 15 16 Capo V Liquori 17 Capo VI Disposizioni comuni 18 19 20 21 22 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-9-1997 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il quale prevede che, con la procedura dell'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge; Visto il regolamento (CEE) n. 1576/89, del Consiglio del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose; Considerato che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1576/89, gli Stati membri possono applicare norme nazionali specifiche di produzione, di circolazione interna, di designazione e di presentazione dei prodotti ottenuti nel loro territorio, semprechè siano compatibili con il diritto comunitario; Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti; Visto l'articolo 28 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n, 504, recante il testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative; Ritenuta la necessità di riordinare la disciplina della produzione e della commercializzazione di alcune bevande spiritose ottenute nel territorio nazionale, con particolare riferimento alle acquaviti, alle grappe, al "brandy italiano" e ai liquori; Vista la comunicazione alla commissione dell'Unione europea effettuata ai sensi delle direttive 83/189/CEE e 88/182/CEE; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, per le politiche agricole e della sanità; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizione 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "acquavite" la bevanda spiritosa ottenuta dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, in modo che la bevanda mantenga i principi aromatici delle sostanze fermentate. 2. Ferme restando le norme contenute nel regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989, relative alla definizione, designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, la produzione e la commercializzazione delle acquaviti sono disciplinate dal presente regolamento. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trasmessi. Note alle premesse: - L'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 è il seguente: "Art. 50. - 1. Il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge. 2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86. 3. La disciplina della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o trasformati:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.