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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 3 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 3 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzaz

ione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946, n. 3 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Norme integrative del decreto legislative Luogotenenziale 3 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati, per le requisizioni e per le confische di valuta. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.18 del 22-01-1946) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 6-2-1946 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia; e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1 Sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti di requisizione in proprietà o in uso adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana. Tuttavia essi possono essere dichiarati validi, d'ufficio o su richiesta degli interessati, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, quando risultino conformi alle esigenze di pubblici servizi. Le disposizioni del precedente comma non si applicano ai provvedimenti di requisizione adottati dagli organi della pubblica amministrazione in territorio occupato, preesistenti alla sedicente repubblica sociale italiana e che abbiano continuato a funzionare secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato italiano, e sempre che tali provvedimenti siano stati disposti nell'esclusivo interesse del servizio pubblico di competenza degli organi medesimi. Fuori delle ipotesi previste nei comma che precede, sono convalidate le requisizioni in uso di alloggi disposte in favore di privati sinistrati o sfollati. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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