erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 25 gennaio 1962, n. 3 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e dell'imposta di conguaglio all'importazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.22 del 25-01-1962) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 9-2-1962 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a provvedere, mediante la formazione di nuove tabelle, al definitivo assetto delle aliquote che, ai termini della legge 31 luglio 1954, numero 570, e successive modificazioni, attuano la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio alla importazione, apportando le necessarie variazioni ed integrazioni alle tabelle in vigore dei prodotti ammessi alla restituzione e di quelli soggetti all'imposta di conguaglio, sulla base del tributo assolto nel ciclo di fabbricazione dei prodotti esportati. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato mediante decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive modificazioni e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - PELLA - TAVIANI - COLOMBO - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.