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LEGGE 1 febbraio 1989, n. 30 - Normattiva

LEGGE 1 febbraio 1989, n. 30 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 1 febbraio 1989, n. 30 ultimo aggiornamento all'atto: 23/11/1990 --> Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate. note: Entrata in vigore della legge: 1-5-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/1990) (GU n.30 del 06-02-1989 - Suppl. Ordinario n. 10) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3 4 5orig. 6 7 Allegati Tabella A Tabella Aorig. Tabella B Tabella Borig. Tabella C Tabella C Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-5-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1

  1. L'articolo 30 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sostituito dal seguente: "Art. 30 (Sede della pretura). -
  2. La pretura ha sede in ogni capoluogo determinato dalla tabella A annessa al presente ordinamento e comunque in ogni capoluogo di provincia".
  3. La tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e operati il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il R.D. n.12/1941 concerne l'ordinamento giudiziario. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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