erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 31 marzo 1961, n. 301 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1954, n. 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.109 del 04-05-1961) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Allegati Tabelle Tabelle Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-5-1961 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la presente legge: Art. 1 Disposizioni generali Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 16 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, l'articolo 2 della legge 24 marzo 1958, n. 359, concernente modifiche alla anzidetta legge n. 522 nonché il primo comma dell'articolo 48 della legge 24 luglio 1959, n. 622, sono sostituiti dalle norme contenute nella presente legge. Ai fini della concessione dei benefici fiscali previsti dall'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, sia per il dazio e per gli Alti oneri doganali, sia per la imposta generale sull'entrata, i materiali siderurgici prodotti negli altri Paesi membri dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (G.A.T.T.) sono assimilati ai materiali di produzione nazionale e sono ammessi ai benefici di cui fruiscono i materiali nazionali medesimi, previa la loro nazionalizzazione col pagamento di tutti i diritti doganali vigenti, dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 19 luglio 1960, n. 764, è sostituito dal seguente: "Sono egualmente ammessi a registrazione, con il pagamento della imposta fissa ed il relativo corrispettivo è esente dalla imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti alla prima vendita delle navi costruite in proprio dai cantieri, nonché alla vendita nel corso della costruzione o dell'allestimento di navi iniziate in proprio dai cantieri stessi". Il penultimo alinea dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 19 luglio 1960, n. 764, è sostituito dal seguente: "per l'allestimento e arredamento delle navi, nonché per i lavori di riparazione e trasformazione relativi". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.