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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1979, n. 305 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1979, n. 305 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1979, n. 305 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Lecce. (GU n.206 del 28-07-1979) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 12-8-1979 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 764, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della Università di Lecce e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso; Art.

  1. - L'articolo è modificato nel senso che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce anche la laurea in scienze biologiche. Dopo l'art. 67, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il nuovo seguente articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in scienze biologiche. Corso di laurea in scienze biologiche Art.
  2. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni. Titoli di ammissione: quelli previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.
  3. Sono insegnamenti fondamentali: 1) istituzioni di matematiche; 2) fisica; 3) chimica generale ed inorganica; 4) chimica organica; 5) botanica (biennale); 6) zoologia (biennale); 7) anatomia comparata; 8) anatomia umana; 9) istologia ed embriologia; 10) fisiologia generale (biennale); 11) chimica biologica; 12) igiene; 13) genetica. Sono insegnamenti complementari: 1) chimica fisica; 2) biologia generale; 3) antropologia; 4) biologia delle razze umane; 5) etnologia; 6) zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura); 7) idrobiologia e pescicoltura; 8) patologia generale; 9) microbiologia; 10) parassitologia; 11) entomologia agraria; 12) fisiologia vegetale; 13) patologia vegetale; 14) geologia; 15) paleontologia; 16) statistica; 17) scienza dell'alimentazione; 18) esperimentazioni di chimica; 19) virologia; 20) chimica bromatologica; 21) saggi e dosaggi farmacologici. Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre almeno da lui scelti fra i complementari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 maggio 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1979 Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 95 nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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