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DECRETO 17 luglio 1997, n. 308 - Normattiva

DECRETO 17 luglio 1997, n. 308 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 17 luglio 1997, n. 308 ultimo aggiornamento all'atto: 10/11/1999 --> Regolamento recante norme per la disciplina dei compiti di coordinamento a livello nazionale delle attività dei centri regionali di coordinamento e compensazione in materia di sangue ed emoderivati. note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/1999) (GU n.217 del 17-09-1997) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3 4orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 11-11-1999 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente la "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati"; Visto in particolare l'articolo 8, comma 4, della legge 4 maggio 1990, n. 107, che demanda all'Istituto superiore di sanità il compito di coordinare a livello nazionale l'attività dei centri regionali di coordinamento e di compensazione e di favorire l'autosufficienza nazionale di sangue ed emoderivati, in attuazione delle normative tecniche emanate dal Ministro della sanità, sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale; Visto il piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994; Considerato che il predetto piano prevede che l'Istituto superiore di sanità, per i compiti di coordinamento svolti in attuazione delle direttive tecniche emanate dal Ministero della sanità, possa avvalersi del supporto dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266; Ritenuta la conseguente esigenza di adottare norme per regolamentare l'esercizio della funzione di coordinamento e per disciplinare i rapporti tra i predetti organismi in armonia con le attribuzioni di competenza del Ministero della sanità e delle regioni e province autonome; Visto l'articolo 11, comma 1, della richiamata legge 4 maggio 1990, n. 107; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 21 dicembre 1995; Udito il pare del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 14 aprile 1997 con protocollo n. 900.5-bis/CNST.2/225; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Con il presente decreto vengono individuati gli obiettivi generali e gli interventi da compiere per assicurare una risposta organica ai problemi che caratterizzano il settore trasfusionale sulla base delle disposizioni della legge 4 maggio 1990, n. 107, nonché le modalità di raccordo a livello centrale delle attività del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali nell'area della rilevazione dei dati e del coordinamento e del controllo nonché in quella della gestione delle attività connesse alla cessione del sangue e relativi derivati tra le regioni. (

(1)) -------------- AGGIORNAMENTO
(1)La Corte Costituzionale, con sentenza 27 ottobre - 4 novembre 1999, n. 420 (in G.U. 1ª s.s. 10/11/1999, n. 45), "Dichiara che non spetta allo Stato stabilire, con decreto del Ministro della sanità, in materia di raccolta del sangue ed emoderivati, vincoli, indirizzi o obblighi nei confronti delle regioni e province autonome, in sede di attuazione degli artt. 8, comma 4, e 11 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e conseguentemente annulla il decreto del Ministro della sanità 17 luglio 1997, n. 308, limitatamente agli artt. 1, 2, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e all'art. 4, comma 2". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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