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LEGGE 2 marzo 1963, n. 309 - Normattiva

LEGGE 2 marzo 1963, n. 309 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice

rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 2 marzo 1963, n. 309 Norme sulla tredicesima mensilità agli operai dello Stato e sulla disciplina di talune situazioni connesse all'attuazione della legge 5 marzo 1961, n.

  1. (GU n.85 del 29-03-1963) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-4-1963 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il secondo ed il terzo comma, dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sono sostituiti dai seguenti: "Detta gratificazione è commisurata a un dodicesimo della paga annua tabellare incrementata degli aumenti biennali maturati alla data, del 16 dicembre di ogni anno; essa è corrisposta per intero ai salariati in servizio continuativo dal 1 gennaio dello stesso anno. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la gratificazione stessa è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni e va commisurata all'ultimo trattamento spettante". La locuzione: "o per loro volontà a contenuta alla fine del penultimo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, è soppressa. Le norme contenute nel presente articolo sono estese alla tredicesima mensilità relativa agli anni 1961 e
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