Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DECRETO 16 giugno 1997, n. 312 Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 93/45/CE e 93/77/CE relative ai succhi di frutta e prodotti similari. note: Entrata in vigore del decreto: 19-9-1997 (GU n.218 del 18-09-1997) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-9-1997 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1994 ed in particolare l'articolo 5, che prevede l'attuazione in via amministrativa delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 1982, n. 489 con il quale è stata data attuazione alle direttive CEE 75 / 725 e 79 / 168 relative ai succhi di frutta e prodotti similari; Vista la direttiva 93/45/CE della Commissione del 17 giugno 1993 relativa alla produzione di nettari senza aggiunta di zuccheri o di miele; Vista la direttiva 93/77/CE del Consiglio del 21 settembre 1993 relativa ai succhi di frutta e taluni prodotti similari; Ritenuta la necessità di dare attuazione alle citate direttive; Ritenuta altresì la necessità di precisare che l'uso di resine adsorbenti per la deamarizzazione rientra tra i procedimenti fisici usuali; Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997; Vista la comunicazione fatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Trattamenti 1. Per la preparazione dei succhi di frutta, tra i procedimenti ed i trattamenti fisici usuali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, è compresa l'utilizzazione delle resine adsorbenti per la deamarizzazione dei succhi. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 5 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, prevede l'elenco delle direttive da attuare con decreto ministeriale. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 / 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del 2 agosto 1982. Note all'articolato: - Il comma 1 dell'art. 5 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489, è il seguente: "Per la preparazione dei succhi di frutta sono consentiti:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.