alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. 314 Modificazioni alla statuto dell'Università degli studi di Milano. (GU n.165 del 18-06-1977) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 3-7-1977 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 31 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica - indirizzo organicobiologico, è aggiunto quello di stereochimica organica. Art. 47 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di biochimica vegetale. Art. 60 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti: complementi di meccanica agraria; meccanizzazione delle aziende zootecniche; sistemazione idraulica e difesa del suolo; idrologia e pianificazione delle risorse idriche; irrigazione e drenaggio; coltivazioni da foraggio; cerealicoltura e coltivazioni industriali da pieno campo; tecnica vivaistica; tecnica delle colture protette; acarologia agraria (semestrale); nematologia agraria (semestrale); chimica della fertilizzazione; zoocolture; ovinicoltura; sistemi agrari comparati (semestrale); economia ed estimo forestale. Nello stesso elenco è soppresso l'insegnamento complementare di idraulica applicata e tecnica dell'irrigazione. Art. 66 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari sono aggiunti i seguenti: istituzioni di economia politica; microbiologia dei prodotti alimentari. Nello stesso elenco è soppresso l'insegnamento complementare di microbiologia alimentare ed analisi microbica degli alimenti. Dopo l'art. 327, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia presso la facoltà di farmacia. Facoltà di farmacia Art. 328. - Alla facoltà di farmacia è annessa la scuola di specializzazione in farmacologia. Art. 329. - La scuola rilascia il diploma di specializzazione in farmacologia al termine del corso di studi che ha durata biennale. Nel secondo anno di corso la scuola si articola in due indirizzi: sperimentale e terapeutico. Art. 330. - Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienza delle preparazioni alimentari, scienze biologiche, medicina e chirurgia, medicina veterinaria. L'ammissione alla scuola è condizionata al superamento degli esami di fisiologia generale o umana e di farmacologia o farmacologia e farmacognosia, ove questi non siano stati superati nel corso degli studi universitari. Art. 331. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) biometria e statistica; 2) patologia generale (*); 3) endocrinologia (*); 4) farmacologia generale; 5) farmacologia cellulare; 6) farmacologia biochimica; 7) tossicologia sperimentale; 8) microbiologia e igiene (*). 2° Anno:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.