clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 315 Attuazione della direttiva 92/101/CEE che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonchè la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa. note: Entrata in vigore del decreto: 10/6/1994 (GU n.121 del 26-05-1994) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-6-1994 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 14, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/101/CEE del Consiglio del 23 novembre 1992 che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azione nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa; Ritenuta l'opportunità di provvedere alla attuazione della direttiva predetta, essendo scaduto il relativo termine; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali, di grazia e giustizia, del commercio con l'estero e, ad interim, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad interim, degli affari esteri e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Acquisto delle azioni proprie Il terzo comma dell'art. 2357 del codice civile è sostituito dal seguente: "In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1993). L'art. 14 così recita: "Art. 14. (Salvaguardia del capitale delle società per azioni: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/101/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere l'applicazione della direttiva anche in caso di controllo indiretto; b) avere preminente riguardo all'esigenza di tutela del capitale delle società controllante e di quella controllata; c) prevedere un regime transitorio che consenta il graduale adattamento alle prescrizioni della direttiva nei limiti consentiti dalla medesima; d) prevedere che, nel caso di partecipazioni reciproche, che intercorrano fra società in rapporto di controllo, si applichino i limiti percentuali previsti dalla direttiva, in luogo di quelli stabiliti dall'art. 5, comma ottavo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90". - La direttiva del Consiglio 92/101/CEE è pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 347 del 28 novembre 1992. - La direttiva del Consiglio 77/91/CEE è pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 26 del 31 gennaio 1977. Nota all'art. 1: - Il terzo comma dell'art. 2357 del codice civile così recitava: "In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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