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LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317 - Normattiva

LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317 ultimo aggiornamento all'atto: 26/06/2012 --> Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese. note: Entrata in vigore della Legge: 24-10-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012) (GU n.237 del 09-10-1991 - Suppl. Ordinario n. 60) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE 1agg.1 orig. 2orig. 3 4 CAPO II INTERVENTI PER LA DIFFUSIONEDELL'INNOVAZIONE 5agg.1 orig. 6orig. 7orig. 8agg.1 orig. 9 10 11agg.1 orig. 12orig. 13agg.1 orig. 14orig. CAPO III PARTECIPAZIONE AD AZIONI COMUNITARIE E DISPOSIZIONI PER LE AREETERRITORIALI SVANTAGGIATE 15 16 CAPO IV CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILITRA PICCOLE IMPRESE 17orig. 18 19 20orig. 21orig. 22 23orig. 24 25 26 27orig. 28 CAPO V CONSORZI DI GARANZIACOLLETTIVA FIDI 29orig. 30 31 32 33agg.1 orig. 34orig. CAPO VI PRESTITI PARTECIPATIVI 35 CAPO VII DISPOSIZIONI VARIE 36agg.2 agg.1 orig. 37orig. 38 39 40 41 42 CAPO VIII COPERTURA FINANZIARIA 43 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 11-8-1997 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Finalità della legge e definizione di piccola impresa) 1. La presente legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle piccole imprese, costituite anche in forma cooperativa, con particolare riguardo:

  1. a)alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie;
  2. b)allo sviluppo e all'attività di consorzi e di società consortili tra piccole imprese nonché dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese industriali, artigiane, (( commerciali, turistiche e di servizi )) ;
  3. c)alla diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
  4. d)alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento delle piccole imprese localizzate nelle aree colpite da crisi di settori industriali nell'ambito di specifiche azioni di risanamento e sviluppo decise in sede comunitaria;
  5. e)agli investimenti delle piccole imprese innovative. 2. Ai fini della presente legge si considera:
  6. a)piccola impresa industriale quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie;
  7. b)(( piccola impresa commerciale, piccola impresa turistica e piccola impresa di servizi )) , anche del terziario avanzato, quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie. 3. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12:
  8. a)le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati;
  9. b)le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. 4. Sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'articolo 9 le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2. 5. Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, si considerano come unica impresa quelle che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile. 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adegua con proprio decreto i limiti del capitale investito di cui al comma 2, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese; si procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10 per cento del valore del capitale precedentemente stabilito. 6-bis. La definizione di piccola impresa, l'intensità delle agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti oggetto delle stesse saranno adeguati, a decorrere dal 1 luglio 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.