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DECRETO-LEGGE 31 luglio 1987, n. 320 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 31 luglio 1987, n. 320 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 31 luglio 1987, n. 320 ultimo aggiornamento all'atto: 18/09/1993 --> Interventi in materia di riforma del processo penale. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 ottobre 1987, n. 401 (in G.U. 03/10/1987, n.231). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/09/1993) (GU n.179 del 03-08-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3orig. 4 5orig. 6orig. 7 8 9orig. 10 11 12 13 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-10-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di avviare le ristrutturazioni e gli ammodernamenti previsti dalla riforma del nuovo codice di procedura penale, per i quali la legge delega ha posto scadenze ben precise e ravvicinate; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Sistema informatico e di elaborazione dati dell'Amministrazione della giustizia

  1. Al fine di ammodernare i servizi, di preordinare le strutture necessarie all'attuazione della riforma del processo penale, di snellire gli adempimenti relativi a tale processo, nonché di acquisire ed elaborare in tempo reale i dati necessari e quelli comunque connessi al processo, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi di un sistema informatico basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche, esteso a tutta l'Amministrazione della giustizia.
  2. Per la realizzazione e messa in funzione del sistema informatico il Ministero di grazia e giustizia può stipulare uno o più contratti (( con imprese aventi sede legale in Italia)) secondo un programma applicativo uniforme.
  3. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 30.500 milioni. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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