icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DECRETO 7 aprile 1998, n. 320 Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1, dell'art. 18 della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione e pianificazione. note: Entrata in vigore del decreto: 19-9-1998 (GU n.206 del 04-09-1998) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-9-1998 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'articolo 18, comma 1-bis, della legge numero 109/1998 nel testo modificato dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente il fondo destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione e pianificazione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 1 dicembre 1997; Vista la comunicazione effettuata in data 19 gennaio 1998 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Il fondo di cui al comma 1-bis dell'articolo 18 della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene alla sola progettazione dei lavori, è riferito alla sola progettazione esecutiva e, comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati, con esclusione di tutte le altre attività connesse all'esecuzione dei lavori stessi, compresa la eventuale redazione di perizie di variante o suppletive. Il personale degli uffici tecnici destinatario del compenso, è individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla formazione degli elaborati progettuali, ovvero degli atti di pianificazione. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'epigrafe: - Il testo del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), è il seguente: "
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.