DECRETO 29 dicembre 2004, n. 320 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qu
i Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 29 dicembre 2004, n. 320 Individuazione delle professionalità abilitate a comporre il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/2/2005 (GU n.13 del 18-01-2005) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 2-2-2005 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, come introdotto dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003; Ritenuto di dover procedere alla individuazione degli albi professionali, vigilati dal Ministero della giustizia, nel cui ambito possono essere scelti i membri del collegio sindacale ai sensi del secondo comma del citato articolo 2397 del codice civile; Decreta: Art. 1 1. I membri del collegio sindacale, previsti dal secondo comma dell'articolo 2397 del codice civile, possono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dai seguenti ordini e collegi vigilati dal Ministero della giustizia:
- a)Avvocati;
- b)Dottori commercialisti;
- c)Ragionieri e periti commerciali;
- d)Consulenti del lavoro.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 dicembre 2004 Il Ministro: Castelli Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 1 Giustizia, foglio n. 39 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alla premessa. - Si riporta il testo dell'art. 2397 del codice civile: "Art. 2397 (Composizione del collegio). - Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.". - Il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 reca: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366". Nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 2397 del codice civile vedi note alla premessa. nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi